IL PRETORE Sull'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 c.d.s., in relazione agli artt. 218, comma 1, 2 e 5, c.d.s., 133 c.p., 444 e 445 c.p.p., per violazione degli artt. 101, 111 e 24 della Costituzione. Premesso che con sentenza in data 14 febbraio 1997 il pretore di Brescia disponeva l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. della pena di mesi sei di reclusione nei confronti di Amadei Pierangelo, in ordine al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, recependo l'accordo formulato in tal senso dalle parti; che la procura generale proponeva ricorso per cassazione avverso tale senteza ravvisando la violazione dell'art. 222 c.d.s. per l'omessa applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida; che la s.c., seguendo il prevalente orientamento espresso dalle diverse sezioni, ha annullato la sentenza del pretore limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria, affermando il conseguente principio di diritto. Ritenuto che pertanto la questione di legittimita' costituzionale appare rilevante ai fini della decisione, non potendo questo giudice disattendere nel giudizio de quo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione. Rilevato che il giudice e' tenuto ad applicare la sanzione prevista dall'art. 222 c.d.s, anche nell'ambito del procedimento ex art. 444 c.p.p., d'ufficio, senza che il punto formi oggetto dell'accordo delle parti. Rilevato che la misura della sanzione accessoria puo' variare fra un minimo e un massimo. Ritenuto che il giudice del patteggiamento, non avendo cognizione del merito della causa, non ha alcun parametro di giudizio in base al quale determinare la durata della sospensione della patente, diversamente da quanto avviene perfino per l'autorita' amministrativa. Ritenuto che cio' potrebbe configurare una violazione del principio di giurisdizione e di legalita' (artt. 101 e 111 della Costituzione). Ritenuto che, essendo la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., suscettibile di impugnazione soltanto per motivi di legittimita' mediante ricorso per cassazione, l'imputato, il quale non e' posto in grado di interloquire circa la misura della sanzione, non rientrando nei termini dell'accordo fra le parti, e' privato della possibilita' di proporre impugnazione nel merito. Ritenuto che cio' potrebbe configurare una violazione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione).