IL PRETORE
   Sull'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 c.d.s.,
 in  relazione agli artt. 218, comma 1, 2 e 5, c.d.s., 133 c.p., 444 e
 445  c.p.p.,  per  violazione  degli  artt.  101,  111  e  24   della
 Costituzione.
   Premesso  che  con  sentenza in data 14 febbraio 1997 il pretore di
 Brescia disponeva l'applicazione, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. della
 pena di mesi sei di reclusione nei confronti di Amadei Pierangelo, in
 ordine al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione  delle
 norme  sulla  circolazione stradale, recependo l'accordo formulato in
 tal senso dalle parti;
     che la procura generale proponeva ricorso per cassazione  avverso
 tale  senteza  ravvisando  la  violazione  dell'art.  222  c.d.s. per
 l'omessa applicazione della  sanzione  accessoria  della  sospensione
 della patente di guida;
     che  la  s.c., seguendo il prevalente orientamento espresso dalle
 diverse sezioni, ha annullato la sentenza del  pretore  limitatamente
 all'omessa  applicazione  della  sanzione  amministrativa accessoria,
 affermando il conseguente principio di diritto.
   Ritenuto che pertanto la questione di  legittimita'  costituzionale
 appare  rilevante ai fini della decisione, non potendo questo giudice
 disattendere nel giudizio de quo il principio  di  diritto  enunciato
 dalla Corte di cassazione.
   Rilevato che il giudice e' tenuto ad applicare la sanzione prevista
 dall'art.  222  c.d.s, anche nell'ambito del procedimento ex art. 444
 c.p.p., d'ufficio, senza che  il  punto  formi  oggetto  dell'accordo
 delle parti.
   Rilevato  che  la misura della sanzione accessoria puo' variare fra
 un minimo e un massimo.
   Ritenuto che il giudice del patteggiamento, non  avendo  cognizione
 del merito della causa, non ha alcun parametro di giudizio in base al
 quale   determinare   la  durata  della  sospensione  della  patente,
 diversamente   da   quanto   avviene    perfino    per    l'autorita'
 amministrativa.
   Ritenuto che cio' potrebbe configurare una violazione del principio
 di giurisdizione e di legalita' (artt. 101 e 111 della Costituzione).
   Ritenuto  che,  essendo la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p.,
 suscettibile di impugnazione  soltanto  per  motivi  di  legittimita'
 mediante ricorso per cassazione, l'imputato, il quale non e' posto in
 grado  di interloquire circa la misura della sanzione, non rientrando
 nei termini dell'accordo fra le parti, e' privato della  possibilita'
 di proporre impugnazione nel merito.
   Ritenuto  che  cio' potrebbe configurare una violazione del diritto
 di difesa (art. 24 della Costituzione).